Lavoratori studenti e minorenni

Lavoratori studenti e minorenni

Lavoratori minorenni

LAVORATORI MINORENNI. VISITA MEDICA PREVENTIVA  SOLO PER RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI I TIROCINI

Il Ministero ha chiarito che lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma di inserimento temporaneo nell’azienda e non costituisce rapporto di lavoro perché è finalizzato a far conoscere e sperimentare ai soggetti coinvolti il mondo del lavoro in modo concreto attraverso l’addestramento e la formazione pratica all’interno della azienda. In particolare, l’articolo 8 della legge n. 977 prevede che gli adolescenti siano ammessi al lavoro a condizione che sia riconosciuta attraverso una visita medica preassuntiva la loro idoneità all’attività lavorativa a cui devono essere adibiti. L’idoneità è accertata, in seguito, con viste periodiche che devono essere effettuate almeno una volta l’anno. I minori che sono dichiarati inidonei ad un certo tipo di lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. IL  Ministero del lavoro ha però precisato  che i soggetti che beneficiano dei tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori unicamente ai fini e agli effetti delle disposizioni sulla Sicurezza del Lavoro e che pertanto, l’obbligatorietà della visita medico preventiva di cui alla legge n. 977 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno quindi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.