Cos’è

Dispositivo uomo a terra. Che significa Uomo a terra, Man Down o Uomo Morto?

Il dispositivo uomo a terra  chiamato anche dispositivo allarme man down è un dispositivo di sicurezza per i lavoratori isolati chiamati anche lavoratori solitari .

Questi dispositivi uomo a terra monitorano la postura del lavoratore, in questo caso del lavoratore isolato, e attivano automaticamente un allarme uomo a terra, dopo un tempo prefissato, quando ne rilevano una variazione di posizione.

Normalmente viene lanciato un segnale di allarme quando l’operatore assume la posizione orizzontale (si presume ovviamente per malore o incidente), quindi parliamo di ” allarme uomo a terra “, ” allarme man down “, o ” allarme uomo morto “.

Sono utili per la sicurezza dei cosiddetti “lavoratori isolati” ossia di tutti coloro che operano in condizione di lavoro solitario e non direttamente controllabile come, ad esempio, portieri, guardie notturne, dipendenti di farmacie nel turno notturno, addetti alle pompe di benzina e lavoratori isolati in genere come operai e tecnici.

I dispositivi sicurezza uomo a terra, come il NeosGuard, possono comunicare segnali di allarme sulla rete GSM come chiamate o SMS e trasmettere varie informazioni come la coordinate GPS del lavoratore in pericolo.

Possono inoltre fungere da cellulare quindi la persona allertata può richiamare il portatore del dispositivo per sincerarsi delle sue condizioni ed evitare falsi allarmi, e quindi in caso di necessità allertare i soccorsi indicandone la posizione esatta dell’evento grazie al GPS.

Dispositivo uomo a terra richiesto dalla Legge

Fornire i lavoratori isolati di un sistema uomo a terra – man down rientra tra gli adempimenti del datore di lavoro in quanto l’articolo 45 del TU 81 del 2008 richiama l’importanza di garantire una tempestiva comunicazione agli organi di soccorso in caso di incidente sul luogo di lavoro.

Il lavoro in solitudine non è regolato da alcuna legge in particolare ma, nei casi in cui non è intervenuta la contrattazione per stabilire limiti e regole,  si può fare riferimento all’articolo 11 del Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000:

Art.11
Misure di protezione personale e collettiva

  1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all’articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
  2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all’elenco definito dall’articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
  3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Informazione e Formazione

Anche in questo caso il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno”:

Art.9
Doveri di informazione

  1. Il datore di lavoro, prima dell’adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
  2. Il datore di lavoro garantisce l’informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all’articolo 4, comma 2.
  3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.